Ulteriori chiarimenti sull’uso del Green Pass e la richiesta dei documenti d’identità
Viste le voci contraddittorie che si sono susseguite negli ultimi giorni ed alla luce della circolare emanata dal Ministero dell’Interno in data 10 Agosto (link) si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti nel merito della questione in oggetto.
Nella nostra precedente comunicazione del 6 Agosto (link) era stata illustrata la procedura di verifica della certificazione identificando due fasi: verifica del Green Pass tramite l’apposita applicazione e conferma dell’identità del possessore della certificazione dietro richiesta di un documento di identità in corso di validità.
Nella circolare appena emanata viene chiarito che la seconda operazione, la richiesta di un documento per confermare l’identità del possessore del Green Pass, non è obbligatoria e tassativa ad ogni verifica/scansione ma diventa necessaria nel momento in cui il verificatore/delegato ravvisi una evidente incongruenza con la realtà dei dati anagrafici visualizzati a seguito della scansione.
E ci permettiamo di aggiungere, anche entrando nello specifico della realtà quotidiana delle ASD/CSB visto che è quello che ci interessa, che il concetto generale appena espresso può essere riformulato in “evidente incongruenza dei dati anagrafici visualizzati a seguito della scansione rispetto alla conoscenza della persona che sta esibendo la certificazione“, visto che sostanzialmente la quasi totalità dei frequentatori delle associazioni sono noti a chi effettua la scansione, se non per la loro data di nascita, quantomeno per il loro nome/cognome.
Circolare Ministero dell’Interno 10 Agosto 2021 (link)
Rimangono valide tutte le restanti indicazioni e, nello specifico dell’argomento trattato, si ricorda che la procedura di verifica del Green Pass rappresenta esclusivamente un requisito di accesso alla sede di allenamento/gara, limitato a quell’occasione e va ripetuto ad ogni accesso.
Comunicazione del 6 Agosto 2021 (link)
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